Messaggio 10 luglio 2023, n. 2598: Chiarimenti in merito alle circolari n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 58 del 23 giugno 2023
Con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, previste dai seguenti articoli:
- articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022.
Al paragrafo 9, Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, in particolare, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022.
Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, si precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Al paragrafo 11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, è stato evidenziato che per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 deve essere valorizzato l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4”.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.
Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Si specifica, inoltre, che i suddetti <CodAgio>, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare n. 65 del 10 maggio 2019).
Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
Con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate disciplinate dai seguenti articoli:
- articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Al paragrafo 9 della citata circolare, Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, misura successivamente prorogata come chiarito dal messaggio n. 403/2022.
Per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, si precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Al paragrafo11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens,è stato evidenziato che per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni nell’anno 2022 e nell’anno 2023 deve essere valorizzato l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “3K” e “4K”.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che il <CodAgio> “3K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.
Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che il <CodAgio> “4K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Si specifica, inoltre che, entrambi i suddetti CodAgio, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare n. 65/2019).
Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
Infine, nelle citate circolari, nei rispettivi paragrafi 7, Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è stato previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione. Al riguardo, a parziale rettifica di quanto riportato, si precisa che, in virtù di quanto già disciplinato dall’articolo 31, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché in aderenza alle specifiche modalità di implementazione delle denunce dettagliate nelle citate circolari, in forza delle quali le agenzie di somministrazione devono indicare la matricola o il codice fiscale dell’utilizzatore, si precisa che l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.
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