Con la presente circolare si illustrano le modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1. Premessa
2. Durata del beneficio
3. Determinazione del beneficio economico
4. Condizionalità
5. Sanzioni
6. Finanziamento
1. Premessa
L’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni – adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – o nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”.
Con le circolari n. 43 del 20 marzo 2019, n. 100 del 5 luglio 2019, n. 175 del 22 novembre 2021 e n. 53 del 28 aprile 2022, nonché con i messaggi operativi adottati in materia, sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti per poter beneficiare della misura, alle modalità di determinazione e di erogazione della stessa, ai controlli attivati e agli interventi del legislatore intervenuti successivamente al decreto-legge n. 4/2019.
Con la presente circolare si illustrano le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), alla disciplina del Reddito di cittadinanza. Pertanto, per quanto non previsto, restano valide le indicazioni fornite con i citati messaggi e circolari, cui si rinvia.
Con successive comunicazioni verranno fornite indicazioni sulle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Durata del beneficio
La Legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata.
In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 313, della citata legge n. 197/2022, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, che determina la durata per il periodo durante il quale il beneficiario si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 2 del richiamato decreto-legge e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Ai sensi del successivo comma 314 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 sono esclusi dalla previsione di cui al citato comma 313 i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Il richiamo operato dalla norma alla disabilità come definita ai fini dell’ISEE comporta che sono esclusi dal campo di applicazione del comma 313 le persone in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, come indicati nella tabella 3 allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per tali soggetti, oltre che per i minorenni e le persone con almeno sessant’anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza, quindi, la durata della prestazione continuerà a essere quella indicata dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.
In tutti i casi sopra richiamati, tuttavia, l’erogazione della prestazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, infatti, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4/2019, prevista dall’articolo 1, comma 318, della legge di Bilancio 2023, comporterà l’eliminazione della prestazione.
ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall’applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023. |
Per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.
Pertanto, qualora la scadenza dei diciotto mesi di fruizione continuativa, calcolata in base al disposto dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.
Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei diciotto mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le sette mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno.
ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda. |
ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta per sole tre mensilità. |
In caso di eventuali sospensioni dell’erogazione della prestazione, qualora la stessa sia ripresa, il riconoscimento della misura nel corso dell’anno 2023 comprenderà le mensilità spettanti per l’anno o gli anni precedenti non ancora fruite, a cui potranno essere aggiunte fino a sette mensilità eventualmente spettanti per il 2023.
ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023. |
3. Determinazione del beneficio economico
Rispetto alla determinazione del beneficio economico, l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, stabilisce che questo si compone delle seguenti due quote:
A) una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;
B) una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro annui. In caso di Pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.
Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B, l’importo massimo del beneficio spettante è calcolato nel rispetto del limite di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge citato.
Con riferimento alla componente del Reddito/Pensione di cittadinanza prevista a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, nei limiti sopra indicati, l’articolo 1, comma 317, lettera a), punto 1), della legge di Bilancio 2023, integra l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4/2019, stabilendo che tale componente sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.
L’individuazione delle modalità di attuazione di tale previsione è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata disposizione della legge di Bilancio 2023.
Pertanto, fino all’adozione del suddetto decreto, l’importo eventualmente spettante a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione continuerà a essere corrisposto al nucleo beneficiario della prestazione.
Ai fini della determinazione del beneficio, nei casi di variazione della condizione occupazionale, l’articolo 1, comma 317, lettera a), punto 3), della legge di Bilancio 2023, integra il comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo che nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Per i soli casi, quindi, di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, dovranno essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”, a seconda che la comunicazione intervenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della prestazione.
4. Condizionalità
L’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, subordina l’erogazione del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.
Con riguardo agli obblighi di formazione cui sono tenuti i soggetti maggiorenni di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, come individuati ai sensi del citato articolo 4, la legge di Bilancio 2023, all’articolo 1, comma 315, impone l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per un periodo di sei mesi. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.
Le Regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro l’elenco dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza al programma assegnato; l’Agenzia medesima mette a disposizione dell’INPS tale elenco, per il tramite del sistema informativo di cui al decreto-legge n. 4/2019, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di decadenza del beneficio.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (cfr. l’art. 1, comma 316, della legge di Bilancio 2023).
Pertanto, fermo restando quanto sopra chiarito in ordine alla portata applicativa del citato comma 316, in fase di presentazione della domanda dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. Se, in tali ipotesi, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato. In particolare, l’importo del beneficio non erogato è proporzionato in misura corrispondente al singolo soggetto rispetto a cui l’obbligo non è rispettato, sia che si tratti del richiedente sia che si tratti di altro componente del nucleo familiare. Nel caso in cui la mancanza del requisito sia verificata in corso di erogazione della prestazione, per uno o più componenti del nucleo, l’importo della stessa verrà ridotto per la quota riferita al soggetto o ai soggetti interessati, sia nel caso in cui si tratti del richiedente sia nel caso di altro componente del nucleo. Ogni variazione relativa ai componenti tenuti al completamento dell’obbligo scolastico dovrà essere comunicata mediante modello “Rdc/Pdc-Com esteso” entro 30 giorni dall’intervenuta variazione.
5. Sanzioni
L’articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 4/2019, prevedeva, nella sua formulazione originaria, la decadenza dal beneficio del Reddito di cittadinanza qualora uno dei componenti il nucleo familiare non avesse accettato almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del medesimo decreto-legge. In caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, doveva essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9 dell’articolo 4 del medesimo decreto-legge.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 74, lettera f), punto 3.2), è intervenuta su tale previsione stabilendo la decadenza dal beneficio, qualora non si fosse accettata almeno una di due offerte di lavoro congrue, prima del rinnovo.
La legge di Bilancio 2023 è ulteriormente intervenuta sulla materia, sostituendo l’intera lettera e) del citato comma 5 dell’articolo 7, stabilendo che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del medesimo decreto-legge.
L’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del decreto-legge n. 4/2019, prevede che l’offerta di lavoro sia congrua ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015 e del successivo comma 9 del medesimo articolo 4.
In particolare, l’offerta è considerata congrua, per i percettori di Reddito di cittadinanza, ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 25 e all’articolo 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018, di attuazione della normativa, se rispetta i seguenti principi:
1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
2) distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
3) durata della disoccupazione;
4) retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.
Con riferimento all’elemento della distanza del luogo di lavoro dalla residenza del beneficiario del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla legge di Bilancio 2022, è specificato che è definita congrua un’offerta che presenta le caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta o, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta.
Sono confermate le disposizioni dell’articolo 4, comma 9, lettere c), d) e d-bis), del decreto-legge n. 4/2019.
6. Finanziamento
L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, già rideterminata ai sensi dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 234/2021, viene ridotta di 958 milioni di euro per l’anno 2023.
In base al comma 321 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, le economie derivanti dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa per il Reddito di cittadinanza che viene abolito dal 1° gennaio 2024, rideterminate al netto dei maggiori oneri previsti per la misura dell’assegno unico e universale, confluiscono, da tale data, nel “Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva” di nuova istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Scarica la circolare INPS del 12 luglio 2023, n. 61