Legge 30 dicembre 2023 n. 213 : Legge di bilancio 2024 in Gazzetta, le novità in materia di lavoro e previdenza

Il 30 dicembre us è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. “

Complessivamente sono stati stanziati 28 miliardi di euro per il finanziamento di misure di sostegno alle famiglie o a interi settori ritenuti sensibili come quello dell’energia; delle infrastrutture e trasporti ; della sanità e della giustizia. 

All’esito dell’esame in Senato, rispetto al disegno di legge originario, le norme della prima sezione sono state rinumerate all’interno di un unico articolo, quest’ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 22. 

A seguire i principali interventi in materia di lavoro e previdenza. 

SOSTEGNO AL REDDITO:

Conferma del taglio del cuneo fiscale ( art. 1, coma 15 ) – Trova conferma per tutto il 2024 il taglio del cuneo fiscale / contributivo per i dipendenti sia pubblici che privati. L’ esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori viene riconosciuto con le medesime modalità del 2023 nella misura del 6 per cento, per le retribuzioni con imponibile non eccedente i 2.692 € mensili, e nella misura del 7 per cento per retribuzioni non eccedenti l’ importo mensile di 1.923 €. In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti mensili sono considerati al netto dei ratei di tredicesima eventualmente erogati nei singoli mesi ( cfr. Circ. n. 7 del 24.01.2023 e mess. n. 1932 del 24.05.2023 ) . L’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Soglia di esenzione dei fringe benefits ( art. 1, commi 16 e 17 ) – Confermato anche nel 2024 l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit ma dai 258,23 euro ordinari si passa a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Nel regime di esenzione possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa. Restano confermate le modalità di fruizione esposte dall’ Agenzia delle Entrate e dall’ INPS rispettivamente con la circ. n. 23/E del 1.08.2023 e circ. n. 49 del 31.05.2023

Detassazione premi produttività ( art. 1, comma 18 ) – La Legge di bilancio estende a tutto il 2024 l’ulteriore detassazione sull’imposta sostitutiva dell’ IRPEF, e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile alla retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività ; redditività ; qualità ; efficienza ed innovazione, purchè misurabili e verificabili, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. L’aliquota agevolata al 10 per cento viene ulteriormente ridotta di cinque punti percentuali, nel limite massimo annuo di 3.000 euro ( elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori ), a condizione nell’anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a 80.000 euro. Per molti profili, sono ancora valide le indicazioni fornite dall’ Agenzia delle Entrate con le circ. n. 28/E del 15.06.2016 e la circ. n. 5/E del 29.03.2018

Trattamento integrativo settore turistico-alberghiero ( art. 1, commi 21-25 ) – In favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turistico-alberghiero, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito inferiore ai 40 mila euro, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale volta a garantire la stabilità occupazionale ed a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore. Detta misura consiste nel riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore con possibilità di recupero in compensazione. Per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo, la Legge di bilancio stanzia 81,1 milioni di euro per il 2024. 

Decontribuzione lavoratrici madri ( art. 1, commi 180 – 182 ) – Per il triennio 2024-2026, la Legge di bilancio prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 

Bonus asili nido ( art. 1, comma 177 ) – Nell’ambito delle misure di incentivo alla natalità la Legge di bilancio prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L’aumento interessa i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro. In particolare, misura dell’incremento è pari a: – 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; – 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui. 

PREVIDENZA: 

Pensioni contributive : requisiti ; decorrenza e misura ( art. 1, comma 125, lett. a) ; b) e c) ) – Con la manovra vengono modificati gli importi soglia previsti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995. 

Per il trattamento di vecchiaia, il valore minimo, finora pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale ( pari nel 2023 a 507,03 euro ), viene stabilito pari a quest’ultimo con coefficiente pari a 1,0 , ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. Resta fermo che tale condizione non si applica al compimento di un’età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (requisito attualmente pari a 67 anni) e sempre che sussista uno specifico requisito di contribuzione effettiva (quest’ultimo è pari a 5 anni). [ lett. a) ] 

Per il trattamento anticipato ( attualmente 64 anni di età e 20 anni di contributi ), l’importo soglia, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene rideterminato con i coefficienti moltiplicatori diversificati pari a : 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli, ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. [lett. b) ] 

La norma prevede inoltre che il requisito contributivo della pensione anticipata venga adeguato all’evoluzione delle speranze di vita. [lett. c) ]. 

Riscatto periodi non coperti da contribuzione ( art. 1, commi 126-130 ) – Con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 rientranti nel sistema contributivo integrale, la Legge di bilancio 2024 riconosce la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, periodi non coperti da contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024. La facoltà di riscatto è ammessa per i periodi non coperti da contribuzione presso forme pensionistiche obbligatorie, ivi comprese quelle delle Casse previdenziali dei liberi professionisti ( cfr. circ. n. 106 del 25.07.2019 ) . I relativi oneri, interamente deducibili, possono essere versati all’ente previdenziale in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili. La rateizzazione no può essere ammessa nel caso in cui i contributi riscattati debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione. Nel suo complesso la disciplina è identica a quella introdotta nel 2019 dal DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Rivalutazione delle pensioni ( art. 1, commi 134 e 135 ) – Anche nel 2024 la perequazione, ossia il meccanismo di calcolo che consente la rivalutazione delle pensioni sulla base della variazione dell’indice del costo della vita, subirà variazioni. La modifica concerne esclusivamente i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo che si vedranno decurtata la percentuale di rivalutazione di 10 punti, passando così dal 32 al 22 per cento. Nessuna variazione per quanto riguarda i trattamenti pensionistici inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo, per i quali la perequazione resta riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice del costo della vita. Analogamente, per le classi intermedie relative a valori non superiori a cinque, sei, otto e dieci volte il trattamento minimo – restano fermi i valori di 85, 53, 47 e 37 punti percentuali. 

APE Sociale ( art. 1, comma 136 – 137 ) – La nuova norma dispone la proroga per l’anno 2024, introducendo una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero  entro il 15 luglio 2024. L’istituto dell’ APE Sociale consiste in un’ indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni ( stato di disoccupazione ; lavoratori che assistono parenti o affini disabili ; lavoratori con invalidità minima la 74% ; lavoratori adibiti a mansioni gravose ).  

Opzione donna ( art. 1 , comma 138 ) – La Legge di bilancio eleva il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico “ Opzione Donna “, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) con un un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, oltre ad essere, alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; 3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. In proposito la circ. n. 25 del 6.03.2023 ha chiarito che le condizioni citate devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento.

Quota 103 ( art. 1, commi 139 e 140 ) – Anche nel 2024 potranno accedere al pensionamento anticipato “ quota 103 “ i lavoratori che maturano 63 anni di età e 41 anni di contributi. Le modifiche riguardano le limitazioni agli importi degli assegni e alla cd. finestre mobili. La pensione, erogata integralmente con il sistema contributivo, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo ( anziché 5 ) sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ( attualmente 67 anni ) , mentre per la decorrenza delle prestazioni gli interessati dovranno attendere dalla maturazione dei requisiti 8 mesi nel privato e 9 mesi nel pubblico per il primo accredito. Trova conferma anche nel 2024 l’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa , per chi abbia raggiunto i requisiti pensionistici, con la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondete alla quota di contribuzione a proprio carico e conseguente esclusione del versamento della quota contributiva. 

Pensioni retributive dipendenti pubblici ( art. 1, commi da 157 a 163 ) – Nuovi criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni dei sanitari), CPI (Cassa per le pensioni degli insegnanti), CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori) sono previsti dalla Legge di bilancio. L’intervento correttivo ha come oggetto i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2023 e anzianità contributiva inerente alla quota retributiva inferiore a 15 anni. Per i casi di anzianità contributiva (rientrante nel sistema retributivo) pari o superiore a 15 anni e zero mesi, l’aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista in precedenza per la relativa e specifica anzianità. In ragione del riferimento ai soli casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni, la modifica può interessare esclusivamente soggetti che avessero meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, dunque soggetti per i quali la quota retributiva è relativa solo all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995. 

Decorrenza pensione anticipata dipendenti pubblici ( art. 1, comma 162 ) – Con la Legge di bilancio vengono riviste anche le finestre di uscita per la pensione anticipata, a cui potranno accedere i soggetti che hanno maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, nel caso di uomini, e di 41 anni e 10 mesi, nel caso di donne. Per gli iscritti alle Casse CPDEL ( enti locali ) , CPS ( sanitari ), CPI ( insegnanti ), CPUG ( ufficiali e coauditori giudiziari ) è previsto un allungamento progressivo – in relazione all’anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento – che va da 3 mesi se gli stessi sono maturati al 31 dicembre 2024 sino a 9 mesi se maturati dal 31 dicembre 2027.  

Permanenza in servizio medici e infermieri ( commi 164 e 165 ) – Modificati i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari nonché per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni. Per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, con decorrenza 1 ° gennaio 2024, il limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. 

INTEGRAZIONI SALARIALI : 

ISCRO ( ART. 1 commi da 142 a 155 ) – In favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, la Legge di Bilancio riconosce a regime l’istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Tale indennità viene riconosciuta per un massimo di sei mensilità in favore di quei soggetti che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti : non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione; c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat; e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) sono titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni. 

Incremento contribuzione Gestione Separata ( art. 1, commi 154 ) – A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali. 

Proroga ammortizzatori sociali ( art. 1, commi 168 – 176 ) – A valere sul Fondo Sociale per l’occupazione, la Legge di bilancio proroga alcune misure di integrazione salariale previste per particolari situazioni o categorie di lavoratori quali le indennità previste per i lavoratori dei call center ( comma 168 ) e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio ( coma 169 ), la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille ( comma 170 ) , l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva ( comma 173 ), il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate ( comma 171 ) . Inoltre stanzia ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa ( comma 175 e 176 ) e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale. 

RAPPORTO DI LAVORO : 

Congedo parentale ( art. 1, comma 179 ) – La Legge di bilancio prevede modifiche al criterio di calcolo dell’indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80 per cento della retribuzione per un mese, entro il sesto anno di vita del bambino, e il riconoscimento di un’indennità pari al 60 per cento (in luogo dell’attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo, la quale è ulteriormente elevata all’ 80 % per il solo 2024. Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. 

Apprendistato ( art. 1, comma 202 ) – Nuove risorse per 50 milioni di euro sono stanziate per il finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 

Rinnovo contratti PA ( art. 1, commi 27 a 31 ) – Stanziati 3 miliardi per il 2024 e 5 miliardi dal 2025 per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, a cui si aggiungono le ulteriori risorse per il personale medico sanitario e per i comparti sicurezza e difesa. 

INCENTIVI : 

Assunzione vittime di violenza ( art. 1, commi 191 – 193 ) – La Legge di bilancio riconosce uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Fonte: Lavorosi