Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 2 marzo 2024 n. 19 recante “ Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “ ( cd. DL PNRR-bis ) sono previste al Capo VIII nuove disposizioni in materia di lavoro per la prevenzione e contrasto al lavoro irregolare , di rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo e della sicurezza sul lavoro.
Di seguito le principali novità :
Durc e agevolazioni ( Art. 29, comma 1) – Il Decreto apporta modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro , l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [ art. 29, comma 1, lett. a) ]
Il decreto introduce ex novo la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola , in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Nel caso in cui l’inadempimento non venga sanato o non sia sanabile, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. [ art. 29, comma 1, lett. b ]
Appalti e somministrazione : responsabilità solidale ( Art. 29, comma 2 ) – Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto [art. 29, comma 2, lett. a) ]. E’ prevista inoltre l’estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonchè ai casi di appalto e distacco [art. 29, comma 2, lett. b) ].
Esternalizzazioni : Inasprimento delle sanzioni ( art. 29, comma 3 e 4 ) – Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Sono invece maggiorate del 20% le sanzioni relative alle violazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del DLgs 10 settembre 2003 n. 276 (somministrazione), all’art. 12 del DLgs 17 luglio 2016 n. 136 (distacco), e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del DLgs 8 aprile 2003, n. 66 in materi di orario di lavoro [ art. 29, comma 3 ].
Con specifico riguardo alla somministrazione di lavoro, l’esercizio non autorizzato dell’ attività è punito con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000. L’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500. [art. 29, comma 4]
Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli previsti dalla norma o comunque al di fuori dei limiti previsti, si applica la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione [art. 29, comma 4, lett. b)]. Nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione [ art. 29, comma 4, lett. c)]. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. [ art. 29, comma 4, lett. d) ].
Lista di conformità dell’ Ispettorato ( art. 29, commi da 7 a 9 ) – All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».
I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia ( art. 29 , commi da 10 a 13 ) – Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti.
Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
Emersione lavoro irregolare ( art. 29 commi da 15 a 18 ) – Al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito domestico è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Patente a punti nei cantieri ( art. 29, comma 19 ) – A far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta stabilisce un punteggio iniziale di 30 crediti con la possibilità di proseguire l’attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15 punti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento. ( Decreto PNRR-bis : Sicurezza sul lavoro , arriva la patente a punti per imprese e autonomi )
Contrasto alle violazioni contributive ( art. 30 ) – Nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso , il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000n. 388. L’obbiettivo è promuovere l’adempimento spontaneo del contribuente.
Viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Per evitare la sanzione per la condotta di evasione, infatti, il versamento potrà avvenire in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia, con applicazione tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti ( a fronte di un tasso applicabile del 5,5 punti per il versamento già previsto entro i 30 giorni ); inoltre, sarà possibile procedere al pagamento in forma rateale con l’applicazione della misura ridotta della sanzione civile subordinata al versamento della prima rata.
Una nuova fattispecie sanzionatoria introdotta dal Decreto è quella che riguarda i casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive. Nell’ ipotesi indicata, viene previsto il versamento di una sanzione civile ridotta nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione , a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile.
Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa.
Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati.
Orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti ( art. 30 comma 2 ) – Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, il decreto esclude l’applicazione della sanzione ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. In tal caso sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all’art. 1284, c.c. in luogo della sanzione civile precedentemente prevista , in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Fonte : Lavorosi – Gazzetta Ufficiale