Con il mess. n. 1509 del 17.04.2024 l’ INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.
Il Messaggio fa seguito alla circ. n. 109 del 5.10.2022 con cui l’ INPS aveva illustrato i criteri per l’esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie, così come disciplinate dal D.M. n. 33/2022 , in attuazione dell’art. 1, c. 199, della L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), integrata dal D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, nell’ambito della complessiva rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, con modifiche al D.M. n. 94033/2016 recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (CIGS).
Per quanto concerne il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), la riforma del 2022 è stata attuata nella direzione di un ampliamento delle tutele alle aziende con organici al di sotto dei 15 dipendenti, con il duplice obbiettivo di semplificare i criteri di ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi e ridurre gli oneri a carico delle aziende vista anche la limitata consistenza degli organici.
Sulla base di tale presupposto, l’ INPS ha fornito utili precisazioni relativamente alla causale di “ riorganizzazione aziendale” .
L’ Istituto ha ricordato che detta causale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale , commerciale , produttiva o di prestazione di servizi , all’interno di un programma finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze al fine di valorizzare le professionalità dei propri dipendenti.
La causale presenta elementi contraddistintivi rispetto ad altre causali previste dal Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ). In primo luogo, la programmazione e predisposizione degli interventi da svolgere rende tale causale svincolata dal requisito dell’imprevedibilità generalmente richiesto per le altre causali di accesso al Fondo. Inoltre, non viene richiesto che il datore di lavoro versi in una situazione di crisi o andamento involutivo della produzione, anzi il datore di lavoro richiedente deve comunicare gli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione che intende adottare.
L’ INPS, in linea con la ratio della riforma , ha precisato che “ integrano la causale della riorganizzazione anche quegli interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela, rendendo il servizio offerto più funzionale e variegato e consentendo, così, all’azienda di posizionarsi ad un livello superiore nel mercato…. “.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano la causale interventi che vanno dall’ ampliamento della superficie di camere e bagni privati; alla creazione di sale ed aree comuni; al rinnovamento dell’arredo e della dotazione delle camere recanti un miglioramento della struttura ricettiva , sino alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo della struttura, tra cui il rifacimento della facciata ed i relativi infissi, e l’eliminazione di barriere architettoniche.
Queste azioni – secondo INPS – si configurano come strategie commerciali e di marketing volte alla rivalutazione dell’attività e consentono, quindi, all’azienda di superare un’arretratezza strutturale e produttiva, allineandosi agli standard di settore, accrescendo la propria competitività attraverso una maggiore qualità dei servizi offerti.