Decreto lavoro – Istruzioni sullo sgravio contributivo per lavoratori dipendenti
Messaggio Inps 24 maggio 2023, n. 1932
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
In particolare, l’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), prevede che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
– nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Come espressamente indicato dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l’esonero in commento è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022.
Al riguardo, si rammenta che l’Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre l’esonero di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, è stato illustrato con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle indicazioni contenute nelle circolari e nel messaggio richiamati.
Scarica il messaggio INPS 1932 del 24 maggio 2023
Fonte INPS