Nuove misure previste dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.Disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023. Effetti sulla percezione dell’Assegno unico e universale
1. Nuove misure previste dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
Con la circolare n. 61 del 12 luglio 2023 sono state illustrate le modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sono state fornite le indicazioni per la gestione delle misure del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, fino alla loro abrogazione prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, sono state istituite le misure dell’Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito SFL).
L’ADI, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, si configura quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione.
La misura del SFL è istituita, dal 1° settembre 2023, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Tale misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI. Inoltre, il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.
Con successiva circolare verranno fornite le indicazioni per l’accesso e la gestione delle descritte nuove misure.
2. Il regime transitorio di fruizione della misura del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48/2023
Il decreto-legge n. 48/2023 definisce anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza.
Infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.
Inoltre, ai sensi del comma 6 del citato articolo 13, che modifica l’articolo 1, comma 314, della legge n. 197/2022, non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.
3. Le integrazioni dell’Assegno unico e universale sul Reddito di Cittadinanza. Necessità di presentazione nuove domande di AUU alla scadenza della fruizione del Reddito di cittadinanza
In ragione di quanto previsto dai commi 313 e 314 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, come sostituiti dai commi 5 e 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, che dispongono la fruizione della misura del Reddito di cittadinanza non oltre il 31 dicembre 2023, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza, disciplinata dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Ne consegue che, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, come individuata dal novellato comma 313, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità, come individuati al novellato comma 314, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.
Scarica il messaggio INPS 12 luglio 2023, n. 2632