Circolare INPS 5 marzo 2024, n. 41: Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Prime indicazioni operative
L’articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà nell’anno 2023. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni relative alla predetta misura di esonero contributivo.
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