Con la conversione del decreto Anticipi, è stata modificata la normativa fiscale riguardo ai finanziamenti concessi dai datori di lavoro ai dipendenti.
La normativa previgente stava infatti provocando, dopo il repentino rialzo dei tassi di riferimento varato dalla Bce nell’ultimo anno, un pesante aggravio a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
La nuova norma prevede che il tasso ufficiale di riferimento per determinare l’eventuale fringe benefit non sarà più quello di fine anno. Il tasso ufficiale di riferimento per i prestiti a tasso fisso diventa quello in vigore al momento della stipula, mentre per i prestiti a tasso variabile diventa quello alla data di scadenza di ciascuna rata.
La nuova norma avrà un impatto sensibile nel settore bancario dove la concessione di finanziamenti ai dipendenti a titolo di fringe benefit risulta una prassi assai frequente.
LA PREVIGENTE NORMATIVA :
La normativa previgente all’intervento predisposto con la conversione in legge del DL Anticipi prevedeva che, “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” ( art. 51, comma 4, lett. b) TUIR ). Tale criterio di determinazione si applicava a qualsiasi forma di finanziamento comunque erogato dal datore di lavoro mentre l’imponibile è determinato dal beneficio sugli interessi del prestito.
Il datore di lavoro doveva calcolare il benefit al momento del pagamento di ciascuna rata confrontando il tasso applicato al prestito con il tasso BCE (TUR in vigore alla fine dell’anno precedente), per poi procedere al conguaglio alla fine dell’anno sulla base del tasso BCE vigente al termine del periodo d’imposta.
La disposizione così strutturata aveva il vantaggio di semplificare la quantificazione del benefit concesso ma, durante i periodi di innalzamento dei tassi, si è dimostrata altrettanto inadeguata in quanto ha reso iniquo il prelievo fiscale riducendo così la convenienza del benefit.
NUOVO REGIME FISCALE :
Con la sostituzione del primo periodo dell’art. 51, comma 4, lettera b), TUIR operata dall’art.3, comma 3-bis, introdotto in sede di conversione del DL Anticipi viene modificato il criterio di calcolo del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.
In base alla nuova disciplina, in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno), e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.
Il principale elemento di novità della nuova disciplina è rappresentato dalla distinzione tra prestiti a tasso variabile e prestiti a tasso fisso. Nel primo caso, il TUR di riferimento sarà quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; nel secondo caso, il TUR di riferimento sarà quello alla data in cui il contratto viene stipulato.
Le nuove regole sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2023. I datori di lavoro dovranno pertanto effettuare operazioni di conguaglio delle maggiori ritenute operate nel corso dell’anno procedendo al rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Fonte: Lavorosì