La Legge 3 luglio 2023, n. 85 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, introduce modifiche e integrazioni al Decreto Legge nell’ottica di una maggiore efficienza del mercato del lavoro, nonché per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, oltre a semplificare alcuni istituti.
Per quanto concerne l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro (artt.1-12), tra le novità introdotte dal legislatore si segnala la possibilità di effettuare l’istanza anche attraverso i Centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS. Inoltre, la Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, nell’ambito del SIISL, costituisce parte integrante del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Viene poi allargata la platea dei soggetti esclusi dall’obbligo di partecipare a misure di inclusione attiva, nonché previsto un “trattamento di favore”, per specifiche categorie di persone, beneficiarie dell’Assegno di inclusione, relativamente all’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo indeterminato. Circa il Supporto per la formazione e il lavoro, è previsto l’accesso per l’interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione a misure, pari ad un importo mensile di 350 euro, entro un limite massimo di dodici mensilità. Inoltre, l’erogazione della misura ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, è condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento. La Legge introduce poi modifiche in materia di: salute e sicurezza sul lavoro (disciplina degli obblighi del medico competente), contratto di lavoro a termine (non prevista la causale per i primi 12 mesi di contratto e modificata la disciplina dell’applicazione delle causali relativamente alle proroghe e ai rinnovi), proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023 (per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore).
A cura della Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale – Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi.
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