Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la legge n. 213/2023 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Diverse le previsioni in materia lavoristica e fiscale contemplate dalla Manovra 2024. Tra queste:
- il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, senza effetti sul rateo di tredicesima, disposto in via eccezionale per tutto il 2024. L’esonero sarà di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; di 7 punti percentuali, a condizione che la stessa retribuzione, sempre parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- La legge prevede, poi, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
- Confermata, inoltre, anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi. In aggiunta, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
- Numerosi, poi, gli interventi normativi disposti dalla Finanziaria a sostegno della genitorialità e della famiglia. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, infatti, viene riconosciuto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Lo sgravio, tra gli altri, è riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- Potenziato per il 2024 anche l’istituto del congedo parentale: i genitori potranno fruire in alternativa tra loro, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, di un congedo indennizzato all’80% della retribuzione mensile. Per il secondo mese l’indennizzo è pari al 60%, percentuale elevata all’80% per il solo anno 2024. Viene previsto, inoltre, il riconoscimento di un esonero previdenziale del 100% per i datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà.
- Spazio nel provvedimento anche al capitolo pensioni. Sono state prorogate per il 2024, infatti, alcune misure di anticipo pensionistico già sperimentate negli anni precedenti come Quota 103 (62 anni e 41 di contributi), Ape Sociale (63 anni e 5 mesi) e Opzione Donna.
Fonte: consulentidellavoro.it