Messaggio INPS 7 agosto 2023, n. 2896: Nuclei familiari con figli maggiorenni per i quali è intervenuta la sospensione della misura Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti della sospensione della misura ed eventuale presentazione della domanda per fruire dell’assegno unico e universale per i figli carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il messaggio n. 2632 del 12 luglio 2023, l’INPS ha rappresentato per coloro che sono stati destinatari del provvedimento di sospensione della misura Reddito di cittadinanza (Rdc), la possibilità di presentare la domanda per ilbeneficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), nelle ipotesi di pagamento dell’AUU come importo integrativo del Reddito di cittadinanza.
I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguiranno nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.
I nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, pur essendo sospesi dalla fruizione di Rdc, non cessano anche dal diritto alla prestazione familiare di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando i requisiti di legge.
2. Integrazione AUU su Rdc: presupposti normativi
Riguardo l’integrazione tra le misure AUU e Rdc, giova preliminarmente ricordare che tale ipotesi di commistione tra le due prestazioni trova fondamento normativo nelle disposizioni del decreto legislativo n. 230/2021, che ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico.
All’articolo 7, comma 2, detta norma ha infatti espressamente previsto la corresponsione d’ufficio della prestazione familiare AUU per i percettori del Reddito di cittadinanza, relativamente ai figli inclusi nei predetti nuclei. In sostanza, la domanda di Rdc già presentata costituisce titolo anche per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione AUU erogata unitamente al Rdc.
A tale fine, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti in capo agli utenti, sono state richieste le sole integrazioni di informazioni necessarie acquisite dall’INPS mediante i modelli “AU-COM”[1].
In applicazione della normativa citata, sin dall’avvio della misura AUU a decorrere dal 1° marzo 2022, l’INPS ha riconosciuto ai predetti nuclei familiari, nei quali è stata verificata la presenza di figli minori o di figli maggiorenni con i requisiti previsti dalla legge, la prestazione Rdc unitamente a una quota supplementare di beneficio economico riferita specificatamente all’assegno unico e universale.
Come detto, tale quota di beneficio, denominata “integrazione AUU su Rdc”, è stata corrisposta d’ufficio a tutti i nuclei beneficiari di Rdc, senza che gli stessi abbiano presentato anche la domanda per la prestazione familiare.
Peraltro, sulla base della norma di riferimento, la misura complessiva dell’integrazione AUU su Rdc è per definizione sempre inferiore alla misura dell’assegno unico “pieno”, in quanto è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale[2], la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023 ed effetti sulle integrazioni AUU su Rdc in corso
Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023, come anticipato in premessa, nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023[3], salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge.
In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il Reddito di cittadinanza.
La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di Rdc già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel comma 313 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022[4] e riguarda, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU[5] permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’assegno unico e universale anche dopo la sospensione del Rdc.
Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Rdc su modello “AU-COM”:
1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgono il servizio civile universale.
Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.
Con riferimento alle mensilità successive, nel ribadire quanto affermato con il messaggio n. 2632/2023 relativamente alla possibilità di presentare una nuova domanda di AUU, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.
4. Presentazione della domanda di AUU
Nel caso di presentazione della domanda di AUU, l’INPS provvederà a liquidare sulla carta Rdc le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.
Nelle more della presentazione della domanda, pertanto, la liquidazione di quanto spettante a titolo di AUU avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la carta Rdc che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva; ciò con l’obiettivo di salvaguardare la regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli e in assenza di nuove modalità di pagamento, eventualmente comunicate a mezzo di una nuova domanda di AUU trasmessa all’Istituto.
Fatto salvo il pagamento di quanto spettante relativamente alla mensilità di luglio, per la quale, come detto, i pagamenti sono già stati avviati nelle procedure relative alla gestione di Rdc, i successivi pagamenti eventualmente effettuati sulla carta Rdc, saranno effettuati in misura intera, senza quindi subire decurtazioni. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di AUU, infatti, la prestazione familiare spetta in misura piena nelle ipotesi in cui non venga percepito il Rdc. Ciò avverrà sino alla mensilità in cui si avvia il primo pagamento della prestazione di AUU, coincidente con la mensilità successiva alla presentazione della domanda.
Esempio 1: presentazione della domanda di AUU a settembre. Il primo pagamento di AUU in misura integrale decorre da ottobre 2023. Le mensilità di luglio, agosto e settembre sono pagate sulla carta Rdc. In particolare, per il mese di luglio verrà erogata solo l’integrazione (con pagamento il 27 agosto), mentre per le mensilità di agosto e settembre l’importo pieno della prestazione di AUU verrà corrisposto sulla stessa carta Rdc.
Se non viene presentata la domanda di AUU
Nell’ipotesi in cui il cittadino non presenti la domanda per la fruizione della misura di AUU, l’INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge e descritti al paragrafo precedente; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
Esempio 2: il Reddito di cittadinanza è sospeso per il nucleo familiare a decorrere da agosto 2023. Nel nucleo sono presenti figli maggiorenni studenti per i quali era percepita l’integrazione di AUU su Rdc.
In assenza di domanda di AUU, il nucleo in riferimento percepirà quanto spettante sulla carta Rdc senza soluzione di continuità.
In particolare, per la mensilità di luglio si percepirà la sola integrazione e il pagamento avverrà sulla carta entro il 27 agosto. Per tutte le successive mensilità fino a febbraio 2024, l’importo integrale di AUU sarà liquidato sulla stessa carta Rdc, senza subire decurtazioni.
Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza[6], dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024. Al riguardo, come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, si ricorda che la domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo.
I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguono nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023. Per tali nuclei la fruizione dell’assegno unico e universale relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 è garantita mediante accredito sulla carta Rdc senza soluzione di continuità e con importo calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, fatto salvo che non sia nel frattempo intervenuta la presentazione della domanda di AUU.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Cfr. la circolare n. 53 del 28 aprile 2022 e il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022.
[2] L’importo del beneficio assegno unico e universale viene determinato dall’INPS sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, tenuto conto dei valori e delle soglie ISEE riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto. Per il 2023, la nuova tabella di riferimento con gli importi aggiornati è allegata alla circolare n. 41 del 7 aprile 2023.
[3] Cfr. l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, che nel novellare l’articolo 1, comma 314, della legge n. 197/2022, ha stabilito che:
“In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità […], minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo
di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
[4] In particolare, il comma 313, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 (come novellato dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023)
stabilisce che: “Nelle more di un'organica riforma delle Riduzione del periodo misure di sostegno alla povertà e di fruizione dell’inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2023
la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023”.
[5] Cfr. l’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, e successive modificazioni.
[6] Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l’INPS ha comunicato che nell’ottica di semplificazione degli oneri posti in capo all’utenza, la domanda di AUU presentata e non decaduta possa essere utilizzata anche nelle annualità successive, fermo restando il permanere dei requisiti per la prestazione e la necessità di dover comunicare le variazioni rilevanti.
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Fonte: INPS